TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1
È costituita una associazione non a scopo di lucro denominata “ISOLA FELICE”.
Articolo 2
L’associazione ha sede legale in Palermo.
Con delibera del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative altrove, anche all’estero.
Articolo 3
L’associazione ha durata illimitata.

TITOLO II
Scopo ed oggetto

Articolo 4
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. L’Associazione si ispira ai principi di promozione sociale, non violenza e solidarietà. Scopo dell’Associazione è la tutela e la valorizzazione della cultura d’impresa, dello sviluppo economico, la tutela ed il rispetto del consumatore per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è apartitica, libera ed autonoma. Non persegue finalità di lucro: 1) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 2) si obbliga a devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; 3) si obbliga a redigere il bilancio o rendiconto annuale; 4) si impegna a disciplinare il rapporto associativo e le modalità associative in modo da garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; 5) si impegna affinchè vi sia l’eleggibilità dell’organo amministrativo e che si rispetti il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile, vi sia la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e siano trasparenti i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e o rendiconti; 6) si impegna a rispettare l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e alla non rivalutabilità della stessa.
Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.P.R. 22/12/1986 n. 917 art.111 e seguenti e successive modifiche.
L’Associazione ha le seguenti finalità:
Credere e promuovere, tra i cittadini e le imprese, la cultura d’impresa e dello sviluppo economico. La associazione si propone, perciò, di operare tenendo conto della realtà locale e complessiva del Paese per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi degli imprenditori e dei consumatori in genere sviluppando, altresì, tutte le iniziative atte a promuovere attività che esaltino i concetti formativi e imprenditoriali creando le premesse per un sempre più esteso rapporto tra il sociale ed il mondo imprenditoriale.
Promuovere e divulgare la cultura dell’associazionismo tra imprenditori, organizzazioni e consumatori in modo da trarre ognuno un vantaggio di natura economica e sociale.
Educare i consumatori all’acquisto di prodotti provenienti dalla realtà locale valorizzando anche le antiche tradizioni popolari.
Promuovere la conoscenza, tra gli imprenditori ed i consumatori, della cultura rurale siciliana tradizionale, del suo ambiente e dei suoi prodotti.
Promuovere l’attenzione, il rispetto e la valorizzazione delle risorse locali
Promuovere la cultura e la pratica del consumo critico.
Promuovere lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine.
Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo:
– Ideare e realizzare qualsivoglia attività di informazione ed aggiornamento rivolte ai singoli cittadini, alle famiglie, imprenditori, istituzioni pubbliche e private.
– Ideare e realizzare specifici sportelli polifunzionali atti a dare un servizio di assistenza alle imprese locali, anche costituende, oltre a fornire un servizio di supporto per la tutela dei diritti delle imprese e dei singoli consumatori e dei cittadini in generale.
– Organizzare convegni, eventi, stage, borse di studio, seminari, conferenze, fiere, mercati locali, work shop, manifestazioni volte alla promozione e lo sviluppo della cultura d’impresa, delle attività economiche locali e del rispetto e tutela dei consumatori.
– Organizzare e gestire corsi di formazione finalizzati allo sviluppo di figure professionali nonché corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale di enti pubblici, privati ed imprese.
– Ideare e realizzare materiale editoriale quali riviste, libri, quotidiani e qualsiasi altro materiale relativo alla carta stampata aventi per oggetto la valorizzazione delle attività economiche locali e del consumo critico.
– Ideare, realizzare e gestire siti web, web tv, blog, emittenti radiotelevisive, elaborati anche su supporto magnetico ed elettronico (CD e DVD), attività radioamatoriali aventi per oggetto la valorizzazione delle attività economiche locali, e del consumo critico.
– Promuovere la creazione e la gestione di laboratori artigianali o attività ludico ricreative che esaltino le tipicità locali e valorizzino le risorse naturali del nostro territorio.
– Sviluppare e Promuovere lo sviluppo dell’economia locale mediante l’ideazione e la realizzazione di viaggi, gemellaggi con altre Organizzazioni Nazionali o Estere, itinerari tutti volti a favorire il contatto diretto tra le persone oltre a generare comportamenti di domanda attiva dei cittadini-consumatori, innescando circuiti economici locali basati sul contatto diretto tra consumatori e realtà economiche locali.
– Organizzare gruppi finalizzati all’acquisto e consumo di prodotti o servizi locali o nazionali
– Progettare e gestire servizi volti alla creazione di imprese eco-sostenibili che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio.
– Progettare e gestire servizi educativi, ludico ricreativi di sostegno alla persona e alla famiglia oltre che nei confronti di persone portatrici di disagio socioeconomico e di svantaggio.
– Promuovere, incoraggiare, coordinare la ricerca, lo studio e la collaborazione scientifica tra le Università ed altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operano nel campo della Tutela dell’Ambiente e del Viver Sano, dello Sviluppo Economico e Sociale, del recupero degli Antichi Mestieri nonché della Difesa dei Diritti Umani;
– Promuovere, sostenere e coordinare progetti nazionali ed internazionali, partecipando a programmi della Comunità Europea o di altri organismi internazionali;
– Promuovere, gestire e coordinare l’acquisizione e l’utilizzo di grandi apparecchiature private, nazionali ed internazionali
– Eseguire studi o ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, Enti locali e territoriali, Agenzie nazionali ed internazionali e fornire ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della Tutela dell’Ambiente e del Viver Sano
– Organizzare, condurre e gestire: centri, sedi ed impianti idonei all’attuazione degli scopi sociali, compiendo le necessarie operazioni di natura mobiliare ed immobiliare.

Soci
Articolo 5
Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell’associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione.
L’associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell’associazione stessa.
Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti a contribuire alla vita dell’associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell’associazione.
È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
Articolo 7
L’ammissione di nuovi soci avviene se lo stesso presenta regolare scheda di adesione compilata in ogni sua parte e contestualmente versa le quote deliberate dal Consiglio Direttivo; qualora mancassero questi presupposti il richiedente non viene considerato socio e non ha diritto a partecipare alla vita associativa.
Articolo 8
I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Articolo 9
Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l’associazione.
Articolo 10
Può essere dichiarato decaduto il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 11
Può essere escluso il socio:
a) che svolga attività in contrasto con quelle dell’associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l’associazione.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo
Il socio escluso può entro un termine di trenta giorni presentare per iscritto eventuali controdeduzioni che saranno discusse dall’assemblea dei soci.
Articolo 12
Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO III
Organi sociali

Articolo 13
Sono organi dell’associazione:
– l’assemblea dei soci
– il consiglio direttivo
– il presidente

Assemblea dei Soci
Articolo 14
L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea viene convocata almeno una volta l’anno dal consiglio direttivo almeno otto (8) giorni prima della data fissata mediante avviso affisso presso i locali della sede sociale e a mezzo mail di posta elettronica.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Il socio che non può intervenire in assemblea può conferire delega ad altro socio; ogni socio non può ricevere più di una delega. Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell’assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro venti (20) giorni dalla richiesta. Sono compiti dell’assemblea riunita in seduta ordinaria:
a) deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione;
b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo.
Sono compiti dell’assemblea riunita in seduta straordinaria
e) modificare lo statuto sociale e approvare o modificare i regolamenti;
f) deliberare in ordine allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo
Articolo 15
Le assemblee sono presiedute dal presidente o dal vice presidente in caso di assenza del primo. In caso di assenza di entrambi si procederà ad eleggere il Presidente della seduta tra i soci presenti.
Articolo 16
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto quello espresso dal Presidente avrà valore doppio.
Le assemblee straordinarie sono valide in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci (2/3 per lo scioglimento dell’associazione) e deliberano con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.
In seconda convocazione le assemblee straordinarie, in merito a modifiche statutarie e approvazione dei regolamenti, sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. Durante l’assemblea verrà redatto apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo
Articolo 17
Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’assemblea. Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Esso dura in carica tre anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di sette, sono rieleggibili. Tra i membri del Consiglio vi saranno sempre, previa rinuncia in Assemblea, i Soci Fondatori, ancora iscritti nel libro soci. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni a un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.
Articolo 18
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
e) nominare al suo interno il Presidente, un vice e un tesoriere
f) deliberare in materia di recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
g) nominare i soci onorari;
h) fissare la misura delle quote sociali, degli eventuali contributi associativi supplementari ed eventuali depositi cauzionali;
i) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle attività sociali;
l) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi;
m) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.
n) predisporre specifici regolamenti da sottoporre all’Assemblea dei Soci
o) istituire eventuali Comitati, anche tra non soci, utili per gli scopi istituzionali
Articolo 19
Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri mediante mail di posta elettronica da inviarsi almeno cinque (5) giorni prima della data fissata.
Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri partecipanti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio
Il Consiglio Direttivo può istituire, per il perseguimento degli scopi istituzionali, eventuali Comitati di natura Scientifica o di Promozione e Sviluppo.
Il Consiglio, per l’espletamento di determinate attività istituzionali, di cui all’articolo 4 del presente Statuto, può redigere e presentare in Assemblea, specifici regolamenti al fine di organizzare al meglio le stesse.
Il Presidente
Articolo 20
Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell’associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all’amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell’associazione.

TITOLO IV
Patrimonio – Esercizio sociale

Articolo 21
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni, dai finanziamenti di natura locale-nazionale e comunitaria sia ordinari che agevolati oltrechè a fondo perduto, dalle raccolte pubbliche di fondi, e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione i soci provvederanno con le contribuzioni annuali obbligatorie e quelle derivanti dalle attività sociali a titolo di rimborsi spese. L’Associazione potrà anche svolgere attività di natura commerciale.
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
L’assemblea deve approvare il bilancio entro il trenta aprile di ogni anno.
Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Tutti i soci potranno, presentando regolari note spese, avere un rimborso per le spese sostenute per il perseguimento degli scopi statutari.
L’associazione potrà, laddove ve ne fosse il caso, per il perseguimento degli scopi istituzionali o eventualmente commerciali farsi coadiuvare da personale dipendente.
Ai componenti del consiglio direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale della società per azioni.

TITOLO V
Scioglimento e liquidazione

Articolo 22
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi associativi con oggetto analogo o a fini di pubblica utilità.